Accordi di ristrutturazione debiti: disposizioni sugli adempimenti in materia di transazione

L’Agenzia delle entrate ha emanato disposizioni inerenti gli adempimenti in materia di transazione, di cui all’articolo 63 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 gennaio 2024, n. 21447).

Per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, formulate nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.

 

La competenza a rendere il parere conforme riguarda le proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di euro 30.000.000 (trenta milioni).

 

Il provvedimento n. 21447/2024, dunque, è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del D.L. n. 145/2023, secondo cui nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all’importo definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è espresso, per l’Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.

 

Il successivo comma 6 del citato articolo 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 rimette sempre al provvedimento il compito di individuare la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 5, che comunque si applicano alle proposte di transazione espresse a partire dal 1 febbraio 2024.

 

Il provvedimento individua dunque:

  • la struttura centrale cui è devoluta la competenza ad esprimere il parere conforme di cui all’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019;

  • la soglia percentuale ed in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata;

  • la decorrenza delle nuove disposizioni.